Belli, Guido
(2012)
Contratto preliminare, opzione ed eccessiva onerosità sopravvenuta.
Obbligazioni e contratti
(3).
pp. 216-220.
ISSN 1826-2570
Full text available as:
Abstract
a) Risolvibilità del preliminare puro e del preliminare ad effetti anticipati.
Per lungo tempo la dottrina si è interrogata sull’applicabilità del rimedio dell’art. 1467 c.c. al contratto preliminare c.d. puro, nelle ipotesi in cui tra la sua conclusione e il perfezionamento del definitivo sopraggiungano avvenimenti straordinari e imprevedibili, tali da alterare irrimediabilmente il sinallagma originariamente prefissato dalle parti, provocando uno squilibrio economico tra le prestazioni. La questione è stata risolta in senso positivo, col riconoscimento in favore del contraente la cui obbligazione sia divenuta abnormemente gravosa, della facoltà di liberarsi dall’obbligo de contrahendo.
Qualche dubbio persiste, invece, riguardo al preliminare a effetti anticipati. Il dato normativo, invero, qualificando l’eccessiva onerosità come una vicenda concernente prestazioni ad esecuzione futura, sembrerebbe non consentire di invocare il rimedio de quo alla parte che abbia già eseguito la propria obbligazione, ad esempio mediante l’integrale pagamento del prezzo al momento del preliminare.
b) Preliminare unilaterale, tra eccessiva onerosità e riduzione ad equità.
Secondo alcuna dottrina gli estremi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta non sarebbero valutabili con riferimento al preliminare unilaterale, non essendo questo un contratto a prestazioni corrispettive, giacché l’obbligazione di concludere il definitivo investe una parte soltanto, la quale potrebbe, tutt’al più, domandare una riduzione della sua prestazione ai sensi dell’art. 1468 c.c.
c) La tutela del proponente il patto d’opzione.
Il problema dell’applicabilità dell’art. 1467 c.c. si è posto anche in relazione al patto d’opzione, col quale, similmente al preliminare unilaterale, uno solo dei contraenti si impegna verso l’altro.
La giurisprudenza moderna sembra orientata nel senso di ritenere l’opzione soggetta all’art. 1467 c.c. o al rimedio della riconduzione ad equità dell’art. 1468 c.c., a seconda che dal patto discendano obbligazioni corrispettive, oppure obbligazioni ex uno latere.
Abstract
a) Risolvibilità del preliminare puro e del preliminare ad effetti anticipati.
Per lungo tempo la dottrina si è interrogata sull’applicabilità del rimedio dell’art. 1467 c.c. al contratto preliminare c.d. puro, nelle ipotesi in cui tra la sua conclusione e il perfezionamento del definitivo sopraggiungano avvenimenti straordinari e imprevedibili, tali da alterare irrimediabilmente il sinallagma originariamente prefissato dalle parti, provocando uno squilibrio economico tra le prestazioni. La questione è stata risolta in senso positivo, col riconoscimento in favore del contraente la cui obbligazione sia divenuta abnormemente gravosa, della facoltà di liberarsi dall’obbligo de contrahendo.
Qualche dubbio persiste, invece, riguardo al preliminare a effetti anticipati. Il dato normativo, invero, qualificando l’eccessiva onerosità come una vicenda concernente prestazioni ad esecuzione futura, sembrerebbe non consentire di invocare il rimedio de quo alla parte che abbia già eseguito la propria obbligazione, ad esempio mediante l’integrale pagamento del prezzo al momento del preliminare.
b) Preliminare unilaterale, tra eccessiva onerosità e riduzione ad equità.
Secondo alcuna dottrina gli estremi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta non sarebbero valutabili con riferimento al preliminare unilaterale, non essendo questo un contratto a prestazioni corrispettive, giacché l’obbligazione di concludere il definitivo investe una parte soltanto, la quale potrebbe, tutt’al più, domandare una riduzione della sua prestazione ai sensi dell’art. 1468 c.c.
c) La tutela del proponente il patto d’opzione.
Il problema dell’applicabilità dell’art. 1467 c.c. si è posto anche in relazione al patto d’opzione, col quale, similmente al preliminare unilaterale, uno solo dei contraenti si impegna verso l’altro.
La giurisprudenza moderna sembra orientata nel senso di ritenere l’opzione soggetta all’art. 1467 c.c. o al rimedio della riconduzione ad equità dell’art. 1468 c.c., a seconda che dal patto discendano obbligazioni corrispettive, oppure obbligazioni ex uno latere.
Document type
Article
Creators
Keywords
Contratto preliminare Opzione Eccessiva onerosità Risoluzione
Subjects
ISSN
1826-2570
DOI
Deposit date
19 Sep 2012 09:55
Last modified
08 Oct 2012 10:11
URI
Other metadata
Document type
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Contratto preliminare Opzione Eccessiva onerosità Risoluzione
Subjects
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