Belli, Guido
(2012)
Cose in custodia: incendio, caso fortuito e aggravamento della prova liberatoria.
La responsabilità civile
(3).
pp. 222-227.
ISSN 1824-7474
Full text disponibile come:
Abstract
a) Incendio e caso fortuito: rilevanza delle misure precauzionali adottate.
Per andare esente da responsabilità il custode deve individuare, positivamente, il caso fortuito, ossia l’intervento di un fattore esterno di per sé solo capace di produrre l’eventus damni, onde restano a suo carico le c.d. «cause ignote».
Gli eventi naturali possono integrare, sempreché imprevedibili ed inevitabili, il fortuitus; ma la loro semplice eccezionalità, di per sé sola, non è sufficiente ad escludere la responsabilità, dovendosi anche valutare (congiuntamente) il comportamento adottato dal custode, essendo a questi richiesto di adoperarsi mediante l’adozione di tutte le misure precauzionali che, in relazione allo stato della cosa, alla sua destinazione e alle circostanze del caso concreto, appaiono ordinariamente idonee a tutelare i terzi da pregiudizi.
b) Le ondivaghe posizioni della giurisprudenza della natura dolosa dell’incendio.
Recentemente la giurisprudenza ha osservato che l’accertamento della natura dolosa dell’incendio non è, di per sé, sufficiente a fornire la prova liberatoria a favore del custode, qualora il relativo procedimento penale sia stato archiviato per essere rimasti ignoti i responsabili; in altre pronunce, invece, il custode è stato assolto, anche in mancanza di identificazione del responsabile, ritenendosi sufficiente la prova dell’attività del terzo, sì da permettere l’imputazione a questi dell’evento.
c) Incendio di veicolo in sosta: responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2054 c.c.?
Esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c., i beni per i quali il legislatore ha individuato una disciplina specifica, come è per i mezzi adibiti al trasporto terrestre a guida libera, che trovano puntuale normazione nell’art. 2054 c.c. Qualora, tuttavia, il danno non sia in alcun modo collegabile, causalmente, alla circolazione stradale, intesa quale utilizzazione della via pubblica o della strada privata aperta al pubblico, compresa la sosta del mezzo, il regime della responsabilità è quello, generale, previsto per le cose in custodia, e non quello della disciplina specifica.
Abstract
a) Incendio e caso fortuito: rilevanza delle misure precauzionali adottate.
Per andare esente da responsabilità il custode deve individuare, positivamente, il caso fortuito, ossia l’intervento di un fattore esterno di per sé solo capace di produrre l’eventus damni, onde restano a suo carico le c.d. «cause ignote».
Gli eventi naturali possono integrare, sempreché imprevedibili ed inevitabili, il fortuitus; ma la loro semplice eccezionalità, di per sé sola, non è sufficiente ad escludere la responsabilità, dovendosi anche valutare (congiuntamente) il comportamento adottato dal custode, essendo a questi richiesto di adoperarsi mediante l’adozione di tutte le misure precauzionali che, in relazione allo stato della cosa, alla sua destinazione e alle circostanze del caso concreto, appaiono ordinariamente idonee a tutelare i terzi da pregiudizi.
b) Le ondivaghe posizioni della giurisprudenza della natura dolosa dell’incendio.
Recentemente la giurisprudenza ha osservato che l’accertamento della natura dolosa dell’incendio non è, di per sé, sufficiente a fornire la prova liberatoria a favore del custode, qualora il relativo procedimento penale sia stato archiviato per essere rimasti ignoti i responsabili; in altre pronunce, invece, il custode è stato assolto, anche in mancanza di identificazione del responsabile, ritenendosi sufficiente la prova dell’attività del terzo, sì da permettere l’imputazione a questi dell’evento.
c) Incendio di veicolo in sosta: responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2054 c.c.?
Esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c., i beni per i quali il legislatore ha individuato una disciplina specifica, come è per i mezzi adibiti al trasporto terrestre a guida libera, che trovano puntuale normazione nell’art. 2054 c.c. Qualora, tuttavia, il danno non sia in alcun modo collegabile, causalmente, alla circolazione stradale, intesa quale utilizzazione della via pubblica o della strada privata aperta al pubblico, compresa la sosta del mezzo, il regime della responsabilità è quello, generale, previsto per le cose in custodia, e non quello della disciplina specifica.
Tipologia del documento
Articolo
Autori
Parole chiave
Caso fortuito Incendio Responsabilità Custodia
Settori scientifico-disciplinari
ISSN
1824-7474
DOI
Data di deposito
19 Set 2012 09:54
Ultima modifica
08 Ott 2012 09:51
URI
Altri metadati
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Parole chiave
Caso fortuito Incendio Responsabilità Custodia
Settori scientifico-disciplinari
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Statistica sui download
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