Belli, Guido
(2012)
Cose in custodia: incendio, caso fortuito e aggravamento della prova liberatoria.
La responsabilità civile
(3).
pp. 222-227.
ISSN 1824-7474
Full text available as:
Abstract
a) Incendio e caso fortuito: rilevanza delle misure precauzionali adottate.
Per andare esente da responsabilità il custode deve individuare, positivamente, il caso fortuito, ossia l’intervento di un fattore esterno di per sé solo capace di produrre l’eventus damni, onde restano a suo carico le c.d. «cause ignote».
Gli eventi naturali possono integrare, sempreché imprevedibili ed inevitabili, il fortuitus; ma la loro semplice eccezionalità, di per sé sola, non è sufficiente ad escludere la responsabilità, dovendosi anche valutare (congiuntamente) il comportamento adottato dal custode, essendo a questi richiesto di adoperarsi mediante l’adozione di tutte le misure precauzionali che, in relazione allo stato della cosa, alla sua destinazione e alle circostanze del caso concreto, appaiono ordinariamente idonee a tutelare i terzi da pregiudizi.
b) Le ondivaghe posizioni della giurisprudenza della natura dolosa dell’incendio.
Recentemente la giurisprudenza ha osservato che l’accertamento della natura dolosa dell’incendio non è, di per sé, sufficiente a fornire la prova liberatoria a favore del custode, qualora il relativo procedimento penale sia stato archiviato per essere rimasti ignoti i responsabili; in altre pronunce, invece, il custode è stato assolto, anche in mancanza di identificazione del responsabile, ritenendosi sufficiente la prova dell’attività del terzo, sì da permettere l’imputazione a questi dell’evento.
c) Incendio di veicolo in sosta: responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2054 c.c.?
Esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c., i beni per i quali il legislatore ha individuato una disciplina specifica, come è per i mezzi adibiti al trasporto terrestre a guida libera, che trovano puntuale normazione nell’art. 2054 c.c. Qualora, tuttavia, il danno non sia in alcun modo collegabile, causalmente, alla circolazione stradale, intesa quale utilizzazione della via pubblica o della strada privata aperta al pubblico, compresa la sosta del mezzo, il regime della responsabilità è quello, generale, previsto per le cose in custodia, e non quello della disciplina specifica.
Abstract
a) Incendio e caso fortuito: rilevanza delle misure precauzionali adottate.
Per andare esente da responsabilità il custode deve individuare, positivamente, il caso fortuito, ossia l’intervento di un fattore esterno di per sé solo capace di produrre l’eventus damni, onde restano a suo carico le c.d. «cause ignote».
Gli eventi naturali possono integrare, sempreché imprevedibili ed inevitabili, il fortuitus; ma la loro semplice eccezionalità, di per sé sola, non è sufficiente ad escludere la responsabilità, dovendosi anche valutare (congiuntamente) il comportamento adottato dal custode, essendo a questi richiesto di adoperarsi mediante l’adozione di tutte le misure precauzionali che, in relazione allo stato della cosa, alla sua destinazione e alle circostanze del caso concreto, appaiono ordinariamente idonee a tutelare i terzi da pregiudizi.
b) Le ondivaghe posizioni della giurisprudenza della natura dolosa dell’incendio.
Recentemente la giurisprudenza ha osservato che l’accertamento della natura dolosa dell’incendio non è, di per sé, sufficiente a fornire la prova liberatoria a favore del custode, qualora il relativo procedimento penale sia stato archiviato per essere rimasti ignoti i responsabili; in altre pronunce, invece, il custode è stato assolto, anche in mancanza di identificazione del responsabile, ritenendosi sufficiente la prova dell’attività del terzo, sì da permettere l’imputazione a questi dell’evento.
c) Incendio di veicolo in sosta: responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2054 c.c.?
Esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c., i beni per i quali il legislatore ha individuato una disciplina specifica, come è per i mezzi adibiti al trasporto terrestre a guida libera, che trovano puntuale normazione nell’art. 2054 c.c. Qualora, tuttavia, il danno non sia in alcun modo collegabile, causalmente, alla circolazione stradale, intesa quale utilizzazione della via pubblica o della strada privata aperta al pubblico, compresa la sosta del mezzo, il regime della responsabilità è quello, generale, previsto per le cose in custodia, e non quello della disciplina specifica.
Document type
Article
Creators
Keywords
Caso fortuito Incendio Responsabilità Custodia
Subjects
ISSN
1824-7474
DOI
Deposit date
19 Sep 2012 09:54
Last modified
08 Oct 2012 09:51
URI
Other metadata
Document type
Article
Creators
Keywords
Caso fortuito Incendio Responsabilità Custodia
Subjects
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19 Sep 2012 09:54
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