Belli, Guido
(2012)
Onere di contestazione: quale responsabilità per l'avvocato che vi assolve tardivamente?
La responsabilità civile
(4).
pp. 271-275.
ISSN 1824-7474
Full text disponibile come:
Abstract
Nota a Corte d'Appello Milano, sezione IV, 29 giugno 2011
a) Configurabilità ed estensione dell’onere di contestazione.
L’onere della tempestiva contestazione delle pretese avversarie trae origine non soltanto dal codice di rito, ma dal sistema processuale considerato nel suo insieme, stanti la natura dispositiva del processo, il dovere di collaborazione imposto ai litiganti fin dalle prime battute della controversia ed il principio generale di economia ex art. 111 cost.
Ne consegue che, nell’ipotesi di mancata contestazione, il giudice è vincolato a ritenere sussistenti, e come tali non bisognosi di prova, i fatti specifici allegati dall’altro contendente.
b) Intempestiva contestazione e colpa professionale del difensore.
Il Codice deontologico forense, fornisce alcuni utili spunti per meglio delineare il significato e la portata da attribuire allo standard della media diligenza qualificata; si è, altresì, finiti, nelle molteplici applicazioni giurisprudenziali, per «tipizzare» una serie di negligenze e di imprudenze, in primis nelle ipotesi di inosservanza delle regole tecniche, quali quelle individuate dal codice di procedura civile, ad esempio sulla decadenza dalle prove. Da tempo, invero, simili omissioni nell’attività difensiva, vengono ritenute integranti l’estremo della grave negligenza da parte del professionista, senza possibilità di invocare la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c., essendo questa circoscritta ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici.
Abstract
Nota a Corte d'Appello Milano, sezione IV, 29 giugno 2011
a) Configurabilità ed estensione dell’onere di contestazione.
L’onere della tempestiva contestazione delle pretese avversarie trae origine non soltanto dal codice di rito, ma dal sistema processuale considerato nel suo insieme, stanti la natura dispositiva del processo, il dovere di collaborazione imposto ai litiganti fin dalle prime battute della controversia ed il principio generale di economia ex art. 111 cost.
Ne consegue che, nell’ipotesi di mancata contestazione, il giudice è vincolato a ritenere sussistenti, e come tali non bisognosi di prova, i fatti specifici allegati dall’altro contendente.
b) Intempestiva contestazione e colpa professionale del difensore.
Il Codice deontologico forense, fornisce alcuni utili spunti per meglio delineare il significato e la portata da attribuire allo standard della media diligenza qualificata; si è, altresì, finiti, nelle molteplici applicazioni giurisprudenziali, per «tipizzare» una serie di negligenze e di imprudenze, in primis nelle ipotesi di inosservanza delle regole tecniche, quali quelle individuate dal codice di procedura civile, ad esempio sulla decadenza dalle prove. Da tempo, invero, simili omissioni nell’attività difensiva, vengono ritenute integranti l’estremo della grave negligenza da parte del professionista, senza possibilità di invocare la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c., essendo questa circoscritta ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici.
Tipologia del documento
Articolo
Autori
Parole chiave
Avvocato Responsabilità Onere contestazione
Settori scientifico-disciplinari
ISSN
1824-7474
DOI
Data di deposito
19 Set 2012 09:54
Ultima modifica
08 Ott 2012 10:39
URI
Altri metadati
Tipologia del documento
Articolo
Autori
Parole chiave
Avvocato Responsabilità Onere contestazione
Settori scientifico-disciplinari
ISSN
1824-7474
DOI
Data di deposito
19 Set 2012 09:54
Ultima modifica
08 Ott 2012 10:39
URI
Statistica sui download
Statistica sui download
Gestione del documento: